LAWYERS AVVOCATI

Nella Commissione finanze della Camera dei Deputati – riunitasi lo scorso 12 maggio – si è svolta l’interrogazione 5-04652 avente ad oggetto l’accesso agli incentivi fiscali previsti dall’articolo 38, comma 8, del D.L. n. 34/2020, c.d. «Decreto Rilancio», da parte di piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati.

La Commissione ha chiarito che non trovano fondamento le preoccupazioni sollevate sull’esistenza di un possibile rischio per la fruizione degli incentivi fiscali da parte delle PMI quotate sull’AIM/Italia in quanto le PMI – a differenza delle start-up – si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MTF. Di conseguenza, la natura agevolativa – consistente nella detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative – trova applicazione.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 23 dicembre 2020, n. 32/E si era espressa in merito alla equiparazione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione e aveva fatto esplicito riferimento al caso delle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative. Ma – a differenza delle start-up innovative con azioni quotate oltre che nei mercati regolamentati anche nei MTF che sono escluse espressamente dallo stesso legislatore dall’ambito applicativo degli incentivi fiscali – le PMI si considerano innovative a condizione, tra l’altro, che le loro azioni non siano quotate in un mercato regolamentato. Se ne deduce, quindi, che le PMI si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MFT con la diretta conseguenza che la natura agevolativa di cui sopra non trova nessun ostacolo per essere applicata.

Per quanto riguarda la possibilità prevista dall’articolo 5 della Legge n. 448 del 2001 per i possessori di partecipazioni in società quotate su un sistema multilaterale di negoziazione di rideterminare in maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione, la Commissione ha evidenziato che tale possibilità si sostanzia nella rideterminazione del costo fiscale di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati posseduti ad una certa data, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata. Nonostante il riferimento, contenuto nel predetto articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ai soli «mercati regolamentati», il MEF ha confermato che al fine di tali disposizioni operi l’equiparazione dei sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati.

Relativamente a tale ultima disciplina, con circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, n. 1/E, è stato chiarito che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile accedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001.

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